Sez. 2, Sentenza n. 1457 del 16/03/1981 (Rv. 412116 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (MANCATA CONSEGNA DI UN IMMOBILE - DANNO RELATIVO - COMPENSAZIONE CON L'AUMENTO DI VALORE DELL'IMMOBILE STESSO - ESCLUSIONE).*
RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (MANCATA CONSEGNA DI UN IMMOBILE - DANNO RELATIVO - COMPENSAZIONE CON L'AUMENTO DI VALORE DELL'IMMOBILE STESSO - ESCLUSIONE).*
Nella Determinazione del danno derivante da colpa contrattuale o extracontrattuale ricorre la cosiddetta compensatio lucri cum damno quando a favore della parte danneggiata si verifica, oltre al pregiudizio, anche un incremento patrimoniale che costituisca conseguenza immediata dell'inadempimento o del comportamento illecito. Tale immediatezza manca quando il vantaggio di cui si chiede la detrazione dal pregiudizio derivato al danneggiato sia riferibile non ad una colpa o ad un comportamento illecito, ma ad una particolare condizione della cosa di cui ricorreva l'Obbligo della consegna. (in applicazione del principio di cui alla massima, e stato escluso che il danno derivante dalla mancata disponibilita dell'immobile che doveva essere consegnato potesse essere compensato con l'aumento di valore dell'immobile stesso, in quanto tale aumento non era in rapporto di immediatezza con il fatto della mancata tempestiva consegna). (V 4123/78, mass n 393745; (V 550/78, mass n 389859).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)