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Sez. 3, Sentenza n. 550 del 06/02/1978 (Rv. 389859 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - LUCRO DERIVANTE DA TITOLO DIVERSO DA QUELLO DEL DANNO - COMPENSABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389859-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - LUCRO DERIVANTE DA TITOLO DIVERSO DA QUELLO DEL DANNO - COMPENSABILITA - ESCLUSIONE.*

Affinche nella liquidazione del pregiudizio patrimoniale subito dal danneggiato, in conseguenza di fatto illecito, possa detrarsi un incremento patrimoniale acquisito dal danneggiato medesimo (cosiddetta compensatio lucri cum damno), e necessario che quell'incremento, cosi come il pregiudizio, costituisca conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto. Detta detrazione, pertanto, va esclusa con riguardo a pensioni od altri emolumenti che il danneggiato riceva in forza di un rapporto di lavoro subordinato (nella specie, di impiego pubblico). (Conf 2993/73, mass n 366672; (Conf 1797/71, mass n 352307).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)