Sez. 1, Sentenza n. 19512 del 06/10/2005 (Rv. 583668 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE | Assegno circolare non trasferibile - Banca girataria per l'incasso - Violazione del dovere di identificazione del prenditore del titolo secondo criteri di diligenza professionale - Responsabilità nei confronti del beneficiario - Configurabilità - Natura - Presupposti - Obbligazione 'ex legè - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Termine di prescrizione dell'azione di risarcimento del prenditore - Termine decennale - Applicabilità.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE
La responsabilità nei confronti del beneficiario di un assegno circolare non trasferibile in cui incorre la banca girataria per l'incasso qualora, violando l'obbligo di diligente accertamento dell'identità e della legittimazione del presentatore del titolo, paghi l'assegno a persona diversa dal predetto (artt. 43 ed 86 del r.d. n. 1736 del 1933), non ha natura nè extracontrattuale, in quanto non consegue dalla violazione di una norma di condotta, nè contrattuale, poichè non sussiste tra dette parti alcun rapporto negoziale, dato che detta banca è estranea sia alla convenzione di assegno sia al rapporto di emissione del medesimo, bensì costituisce violazione di un'obbligazione "ex lege", riconducibile, in base all'art. 1173 cod. civ., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell'ordinamento giuridico, siccome derivante dalla violazione dell'obbligo posto a suo carico dall'art. 43 r.d. cit., di pagare l'assegno esclusivamente all'intestatario, titolare del diritto di agire per il risarcimento del danno eventualmente subito, con la conseguenza che siffatto diritto è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 86, Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)