Sez. 3, Sentenza n. 35311 del 19/05/2016 Cc. (dep. 23/08/2016) Rv. 267646 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA | Carattere eccezionale della proroga - Ricorrenza simultanea dei requisiti di cui all'art. 305, secondo comma, cod. proc. pen. - Necessità - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA
La proroga dei termini di durata massima della custodia cautelare, di cui al secondo comma dell'art. 305 cod. proc. pen., è istituto di carattere eccezionale, che può essere attivato solo quando ricorrano simultaneamente i requisiti delle gravi esigenze cautelari, della necessità di procedere ad accertamenti di particolare complessità, della indispensabilità della protrazione della custodia affinché detti accertamenti possano essere condotti. (Nella specie, la richiesta di proroga era stata sollecitata dal PM deducendo la necessità di attendere la trasmissione, da altra autorità giudiziaria, dei decreti autorizzativi di intercettazioni telefoniche e dei relativi supporti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 305 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)