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Sez. 6 - , Sentenza n. 434 del 05/12/2019 Cc. (dep. 09/01/2020) Rv. 278214 - 02

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA | Proroga - Carattere eccezionale - Ricorrenza simultanea dei requisiti di cui all'art. 305, secondo comma, cod. proc. pen. - Necessità - Motivazione.
Stato
decisa il 2019-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278214-02

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA

La proroga dei termini di durata massima della custodia cautelare, ex art. 305, comma 2, cod. proc. pen., è istituto di carattere eccezionale, che può essere attivato solo quando ricorrano simultaneamente i requisiti delle gravi esigenze cautelari, della necessità di procedere ad accertamenti di particolare complessità, della indispensabilità della protrazione della custodia affinché detti accertamenti possano essere espletati, dovendo il giudice espressamente motivare in relazione a tale ultimo profilo. (In motivazione la Corte ha precisato che i presupposti della proroga vanno valutati ex ante, con riferimento alla situazione esistente al momento dell'adozione del provvedimento, a nulla rilevando che, ex post, gli accertamenti espletati abbiano richiesto breve durata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 305 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)