Sez. U, Sentenza n. 3987 del 15/09/1977 (Rv. 387671 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - SPESE GIUDIZIALI - COMPENSAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - SPESE GIUDIZIALI - COMPENSAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE.*
L'art 345 secondo comma cod proc civ, nella parte in cui, per il caso di nuove deduzioni in appello che potevano essere fatte valere in primo grado, stabilisce l'applicabilita delle Disposizioni dell'art 92 cod proc civ, non rende obbligatoria la compensazione delle spese del procedimento di gravame, la quale, pertanto, rimane affidata al potere discrezionale del giudice di secondo grado. (Conf 3432/75, mass n 377595; (Conf 2348/73, mass n 365687).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)