Sez. 1, Sentenza n. 7089 del 05/07/1990 (Rv. 468134 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE - INDENNITÀ A FAVORE DELL'AFFITTUARIO - PRESUPPOSTI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE - INDENNITÀ A FAVORE DELL'AFFITTUARIO - PRESUPPOSTI.*
Il diritto alla indennità (espropriativa) aggiuntiva - previsto dall'art. 17 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 in favore dell'affittuario costretto ad abbandonare il terreno da lui coltivato per effetto dell'espropriazione del medesimo - presuppone - come si evince già dalla formulazione letterale della detta norma - l'esistenza di un valido provvedimento espropriativo, con la conseguenza che, in difetto di tale provvedimento o nel caso di suo annullamento, l'affittuario (al pari del proprietario) ha diritto non alla detta indennità bensì al risarcimento del danno cagionatogli dalla illegittima costruzione dell'opera pubblica. (Conf 564/82, mass n 418289; (Conf 2313/79, mass n 398653).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1638, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 27, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)