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Sez. 1, Sentenza n. 564 del 28/01/1982 (Rv. 418289 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONE DI FONDO CONDOTTO IN AFFITTO - DIRITTO DELL'AFFITTUARIO - ESTINZIONE - MOMENTO DETERMINANTE - QUOTA PROPORZIONALE DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE - SPETTANZA ALL'AFFITTUARIO.*
Stato
decisa il 1982-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418289-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONE DI FONDO CONDOTTO IN AFFITTO - DIRITTO DELL'AFFITTUARIO - ESTINZIONE - MOMENTO DETERMINANTE - QUOTA PROPORZIONALE DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE - SPETTANZA ALL'AFFITTUARIO.*

Il diritto dell'affittuario di un fondo non si estingue per effetto del provvedimento di occupazione d'urgenza del bene, preordinato a successiva espropriazione, né per effetto della mera immissione dell'occupante nella sua detenzione, ma solo in conseguenza del decreto di espropriazione, ovvero della realizzazione dell'opera pubblica, implicante la definitiva ed irreversibile apprensione del bene medesimo, e, correlativamente, il venir meno dell'oggetto di quel diritto. A fronte di tale Estinzione, all'affittuario spetta, se l'espropriazione sopravviene nel termine legale di durata dell'occupazione, una porzione proporzionale dell'indennità di espropriazione dovuta al proprietario (o l'indennità aggiuntiva di cui all'art. 17 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, e successive modificazioni, per le espropriazioni disciplinate dalla legge stessa), ovvero, qualora non sopravvenga un tempestivo provvedimento espropriativo, o quello tempestivamente adottato venga annullato, il risarcimento del danno cagionatogli dall'illecita acquisizione dell'immobile per la realizzazione dell'opera pubblica. (V 2313/79, mass n 398653; (V 1008/72, mass n 357328).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1638, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 27, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)