Sez. 2, Sentenza n. 1059 del 20/03/1975 (Rv. 374477 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - POSIZIONE DELLE PARTI - ONERE PROBATORIO - RIPARTIZIONE - CRITERI - OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SU PARCELLA MUNITA DI PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - CONFERIMENTO DELL'INCARICO - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL PROFESSIONISTA.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - POSIZIONE DELLE PARTI - ONERE PROBATORIO - RIPARTIZIONE - CRITERI - OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SU PARCELLA MUNITA DI PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - CONFERIMENTO DELL'INCARICO - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL PROFESSIONISTA.*
L'opposizione a decreto ingiuntivo da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualita di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'Onere della prova dei fatti costitutivi del credito incombe al creditore opposto, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi spetta all'opponente. Il principio trova applicazione anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in base a parere del consiglio dell'ordine professionale per la liquidazione del compenso ed il rimborso delle spese spettanti ad un professionista, il quale, percio, assumendo la veste di attore, deve fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato e, in particolare, del conferimento dell'incarico professionale da parte dell'opponente. (V 1385/64, mass n 369464).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)