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Sez. 1, Sentenza n. 1603 del 28/04/1977 (Rv. 385311 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - ORDINARIO GIUDIZIO DI COGNIZIONE - POSIZIONE PROCESSUALE DELL'OPPONENTE E DELL'OPPOSTO - RISPETTIVO ONERE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1977-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385311-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - ORDINARIO GIUDIZIO DI COGNIZIONE - POSIZIONE PROCESSUALE DELL'OPPONENTE E DELL'OPPOSTO - RISPETTIVO ONERE PROBATORIO.*

L'opposizione a decreto ingiuntivo da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualita di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'Onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi spetta all'opponente. (Conf 1059/75, mass n 374477; (Conf 1385/74, mass n 369464).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)