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Sez. 1, Sentenza n. 3599 del 16/05/2000 Cc. (dep. 09/08/2000) Rv. 216751 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA | Obbligatoria - Non deliberata in sede di cognizione - Potere del giudice di disporla anche in ipotesi di necessità di accertamenti - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-05-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216751-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA

In tema di confisca obbligatoria, il giudice dell'esecuzione può provvedere sia nei casi in cui la medesima può essere disposta "de plano", sia in quelli che comportano, nel contraddittorio delle parti, accertamenti in ordine ai presupposti e alle condizioni per provvedere in tal senso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 676 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)