Sez. 5, Sentenza n. 3818 del 18/09/1997 Cc. (dep. 26/11/1997) Rv. 209042 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Confisca - Natura - Applicabilità - dal giudice della esecuzione - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
In materia di criminalità organizzata, l'esigenza di disporre tanto il sequestro preventivo quanto la confisca può verificarsi in ogni fase e grado del procedimento e quindi anche in sede esecutiva, cosicché, per la specifica disposizione dell'art. 12 sexies della Legge 7 agosto 1992 n. 356, tali provvedimenti possono essere disposti dal giudice dell'esecuzione quando si verta in procedimenti attinenti reati di criminalità mafiosa. (La Corte ha precisato che con tale normativa, di carattere speciale, si sono introdotte ipotesi particolari di confisca, del tutto differenziate dalla norma generale di cui all'art. 240 cod. pen.).
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1992 num. 356, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 lett. B, Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)