Sez. 3, Sentenza n. 4125 del 12/09/1978 (Rv. 393748 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - RICORSO E PEDISSEQUO DECRETO FISSANTE L'UDIENZA DI COMPARIZIONE - NOTIFICAZIONE - LITISCONSORTI NECESSARI - OMESSA NOTIFICAZIONE A TALUNO DEI LITISCONSORTI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - RICORSO E PEDISSEQUO DECRETO FISSANTE L'UDIENZA DI COMPARIZIONE - NOTIFICAZIONE - LITISCONSORTI NECESSARI - OMESSA NOTIFICAZIONE A TALUNO DEI LITISCONSORTI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.*
Il ricorso in opposizione agli Atti esecutivi, con il pedissequo decreto che fissa l'udienza di comparizione, va necessariamente notificato a tutti i soggetti del procedimento esecutivo, di cui all'art 485, primo comma, cod proc civ, ossia al creditore pignorante, al debitore, ai creditori intervenuti e a tutti gli altri eventuali interessati. Qualora la notificazione sia avvenuta soltanto nei confronti di alcuni dei detti litisconsorti necessari, l'opposizione non dev'essere dichiarata inammissibile, ma il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dello art 102 cod proc civ, anche se la causa si trovi in fase di decisione. (Conf 1994/76, mass n 380810).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 485, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)