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Sez. 2, Sentenza n. 1682 del 18/02/1991 (Rv. 470957 - 01)

Servitù - Prediali - Azioni a difesa della servitù - Confessoria (del possesso di servitù) - In genere | Passaggio in giudicato della sentenza che accerta la inesistenza del diritto - Nuova azione fondata su di un titolo di acquisto diverso - Preclusione.
Stato
decisa il 1991-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470957-01

Servitù - Prediali - Azioni a difesa della servitù - Confessoria (del possesso di servitù) - In genere

Poiché il diritto di proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei diritti cosiddetti autodeterminati, e cioè individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto (cioè del bene che ne costituisce l'oggetto, nelle azioni ad essi relative, la deduzione del fatto costitutivo non è necessaria ai fini della loro individuazione ma è rilevante soltanto ai fini della prova del diritto. Pertanto qualora sia proposta una domanda di accertamento o di condanna, relativa ad uno dei suindicati diritti sulla base di un determinato fatto costitutivo, e questa venga rigettata per ragioni inerenti al fatto costitutivo dedotto, l'accertamento dell'inesistenza del diritto stesso fa stato anche nel successivo processo instaurato con la riproposizione della medesima domanda pure se fondata su di un diverso fatto costitutivo (salvo se intervenuto "medio tempore") trattandosi dello stesso "petitum" ed essendo irrilevante la "causa petendi". (Nella specie l'attore aveva proposto in un precedente giudizio un'"actio confessoria servitutis", asseritamente acquisita per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, omettendo di addurre un titolo negoziale costitutivo della servitù, che in base alle asserzioni da lui fatte in un secondo processo, era all'epoca già esistente. Il S.C. ha ritenuto che rigettata la prima domanda, il giudicato formatosi su tale pronuncia copriva non solo i fatti dedotti ma anche il fatto giuridico deducibile - titolo negoziale costitutivo della servitù - precludendo in un nuovo processo anche la domanda fondata su tale ultimo titolo costitutivo, mentre la preclusione non operava in ordine alla ulteriore domanda di costituzione di servitù coattiva in quanto fondata su "causa petendi" e "petitum" diversi da quelli dell'azione confessoria e diretta alla pronuncia di una sentenza costitutiva).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1031, Cod. Civ. art. 1032, Cod. Civ. art. 1079, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)