diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 7033 del 21/06/1995 (Rv. 492998 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI | Azioni di difesa del diritto di proprietà e degli altri diritti di godimento - Causa petendi - Identificazione con il diritto - Titolo d'acquisto diverso - Allegazione nel corso del giudizio di primo grado o in appello - Domanda nuova - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492998-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI

La causa petendi nelle azioni a difesa del diritto di proprietà e degli altri diritti reali di godimento, individuandosi questi solo in base al loro contenuto (cioè, il bene che ne costituisce l'oggetto), si identifica con il diritto stesso e non, come nei diritti di credito, con il titolo che ne costituisce la fonte (contratto, successione, usucapione etc.), la cui deduzione, necessaria ai fini della prova del diritto, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda; conseguentemente, l'allegazione, nel corso del giudizio o in appello, di un titolo di acquisto diverso, quale l'usucapione, rispetto a quello inizialmente dedotto, non importa mutamento della domanda e della situazione giuridica con essa fatta valere (nella specie, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto inammissibile, perché nuova, la domanda di accertamento della usucapione di un diritto di servitù del quale, con la domanda introduttiva, era stato dedotto solo un titolo negoziale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1079, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)