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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2732 del 30/01/2019 (Rv. 652676 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Crediti tributari e previdenziali iscritti a ruolo - Ammissione al passivo - Produzione del solo estratto del ruolo - Sufficienza - Differenze di regime in caso di contestazioni da parte del curatore.
Stato
decisa il 2019-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652676-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

L'ammissione allo stato passivo di crediti sia previdenziali che tributari, può essere richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, sulla base del semplice estratto del ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa norma di legge, la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in caso di contestazioni del curatore, per i crediti tributari, di provvedere all'ammissione con riserva, e per i crediti previdenziali, in quanto assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario, della necessità da parte del concessionario di integrare la prova con altri documenti giustificativi in possesso dell'ente previdenziale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 31, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24, DPR 29/09/1972 num. 602 art. 87, DPR 29/09/1972 num. 602 art. 88, Legge Falliment. art. 93, DPR 29/09/1972 num. 602 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)