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Sez. 1 - , Ordinanza n. 29195 del 13/11/2018 (Rv. 651458 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Crediti previdenziali iscritti a ruolo - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Ammissione al passivo - Modalità - Ammissione con riserva ex art. 88 d.P.R. n. 602 del 1973 - Esclusione - Ammissione con riserva ai sensi dell’art. 96 l.fall. - Anche in pendenza di giudizio innanzi al giudice del lavoro - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2018-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651458-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

In materia di fallimento, e pertanto anche di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, i crediti previdenziali, seppur iscritti a ruolo e portati da cartelle esattoriali, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario e, come desumibile dall'art. 31 del d.lgs. n. 46 del 1999, non è possibile servirsi per gli stessi della disciplina di ammissione al passivo con riserva di cui agli artt. 88 e 90, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, utilizzabile solo per i crediti tributari, dovendo seguirsi per i crediti previdenziali le ordinarie regole di ammissione al passivo, ivi comprese, ricorrendone i presupposti, le distinte ipotesi di ammissione con riserva di cui all'art. 96 l.fall., anche qualora, in relazione a tali crediti, risulti pendente un giudizio promosso innanzi al giudice del lavoro.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 96, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 31, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 88, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 90 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)