Sez. 3, Sentenza n. 9367 del 10/07/1997 Ud. (dep. 17/10/1997) Rv. 209627 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Condono edilizio - Oblazione speciale - Poteri di verifica del giudice penale - Verifica dell'esistenza di cause ostative alla concessione della sanatoria amministrativa - Esclusione.
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA
L'estinzione dei reati urbanistici ed edilizi in applicazione dell'oblazione speciale prevista dal capo IV della l. 28 febbraio 1985 n. 47 non presuppone necessariamente la formazione di un atto amministrativo di sanatoria, né espresso né tacito, ma presuppone esclusivamente una regolare domanda di sanatoria e il versamento completo dell'oblazione. Il giudice penale deve esclusivamente verificare: a) la tempestività della domanda; b)la riferibilità della domanda agli imputati o ai comproprietari dell'immobile abusivo ex art. 38 l. 47 cit. ; c) la riferibilità della domanda all'immobile abusivo contestato nel capo di imputazione; d) la ultimazione dei lavori entro il termine di legge; e) i requisiti volumetrici dell'immobile costruito (solo per il condono disciplinato dall'art. 39 della l. 23 dicembre 1994 n. 724) ; f)la congruità quantitativa dell'oblazione versata. Non spetta al giudice nessuna verifica sull'esistenza o meno di cause ostative alla sanatoria amministrativa, come risulta dal disposto dell'art. 39 della l. 47/85, che prevede l'estinzione dei reati contravvenzionali (anche) quando le opere abusive non possono essere sanate.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 31 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 39 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)