Sez. 3, Sentenza n. 11878 del 26/11/1997 (Rv. 510412 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Inadempimento di obbligazione pecuniaria - Risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria - Onere probatorio del creditore - Oggetto.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria postula che il creditore, escluso ogni automatismo fondato sugli indici ISTAT, deduca e dimostri il pregiudizio in concreto da lui subito, avvalendosi di ogni mezzo di prova, con riferimento anche alla categoria economica di appartenenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)