Sez. 3, Sentenza n. 7024 del 21/06/1995 (Rv. 492988 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO | Obbligazioni pecuniarie - Inadempimento - Maggior danno da svalutazione monetaria - Prova - Onere gravante sul creditore - Contenuto e limiti.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria postula che il creditore, escluso ogni automatismo fondato sugli indici ISTAT, deduca e dimostri il pregiudizio in concreto da lui subito, avvalendosi di ogni mezzo di prova, con riferimento anche alla categoria economica di appartenenza: (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva determinato il maggior danno del creditore attraverso l'aumento del 2% del tasso degli interessi legali nel periodo in cui questo era stabilito nel 5% l'anno, mentre dopo che quel saggio è stato elevato al 10% l'anno ex art. 1 L. 26 novembre 1990 n. 353, aveva ritenuto che il maggior danno fosse interamente compreso nel nuovo saggio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)