Sez. 6, Sentenza n. 18076 del 05/04/2012 Cc. (dep. 11/05/2012) Rv. 252501 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato d'arresto europeo - Consegna per l'estero - Convalida ed emissione di misura cautelare - Assenza di motivazione circa il pericolo di fuga - Conseguenze - Indicazione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, l'annullamento per difetto di motivazione sulla sussistenza del pericolo di fuga dell'ordinanza con la quale la Corte di appello ha convalidato l'arresto e contestualmente applicato la misura della custodia cautelare in carcere della persona richiesta in consegna, comporta l'immediata liberazione del detenuto e va pronunciato senza rinvio, non residuando in capo al giudice d'appello alcuna valutazione rescissoria in ordine ai titoli invalidati, fatto salvo il potere di rivalutare la vicenda cautelare e, se del caso, intervenire nuovamente sullo "status libertatis" del consegnando.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 716, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 9 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)