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Sez. 3, Sentenza n. 1956 del 05/07/1974 (Rv. 370185 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1974-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370185-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA - CONSEGUENZE.*

La sospensione dei termini disposta dalla legge 7 ottobre 1969 n 742 concerne tutti i termini processuali e si applica, quindi, anche ai termini di comparizione fissati dall'art 163'bis cod proc civ. per giudicare, pertanto, della sufficienza di questi ultimi, occorre, detrarre dal periodo corrente fra la notifica della citazione e l'udienza di prima comparizione fissata in quest'ultima, i giorni compresi fra il primo agosto ed il quindici settembre. (nella specie, la suprema Corte ha ritenuto non osservato il termine di trenta giorni fissato per la comparizione dell'appellato, in relazione ad un'ipotesi in cui l'atto di appello era stato notificato il 1 6 luglio e la prima udienza di comparizione era stata fissata per il successivo 22 settembre. (Conf 2928'73, mass n 366571).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)