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Sez. 1, Sentenza n. 2928 del 08/11/1973 (Rv. 366571 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1973-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366571-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA - CONSEGUENZE.*

La sospensione dei termini disposta dalla legge 7 ottobre 1969 n 742 si applica anche ai termini di comparizione fissati dall'art 163 bis cod proc civ. pertanto, per giudicare della sufficienza di questi ultimi, occorre detrarre i giorni compresi tra il primo agosto e il 15 settembre. (nella specie, in relazione ad una citazione notificata il 9 luglio 1970 per l'udienza del 15 settembre 1970, e stato ritenuto inosservato il termine di trenta giorni).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)