Sez. 4, Sentenza n. 34888 del 14/06/2017 Ud. (dep. 17/07/2017) Rv. 270725 - 01
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE | Risarcimento operato dall'assicurazione - Ammissibilità - Valutazione di idoneità da parte del giudice - Necessità - Fattispecie.
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE
Ai fini dell'operatività della speciale causa di estinzione dei reati di competenza del giudice di pace, prevista dall'art. 35, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, non è ostativo il risarcimento effettuato dalla compagnia assicuratrice dell'auto dell'imputato, purché il giudice lo ritenga idoneo a soddisfare le esigenze di riprovazione e quelle di prevenzione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 35 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)