diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2152 del 14/02/2012 (Rv. 621714 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Società per azioni - Recesso del socio - Esperto nominato ex art. 2437 ter, sesto comma, cod. civ. - Natura - Ausiliario del giudice - Compenso - Determinazione - D.P.R. n. 115 del 2002 - Applicabilità - Sussistenza - Tariffa professionale - Applicazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621714-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

L'esperto stimatore, nominato dal tribunale nell'ambito del procedimento di determinazione del valore delle azioni del socio recedente, di cui all'art. 2437-ter, sesto comma, cod. civ., va annoverato fra gli ausiliari del giudice, ai sensi dell'art. 68 cod. proc. civ., mettendo egli a disposizione delle parti il risultato della propria opera di valutazione al fine della regolazione delle loro posizioni. Ne consegue che il relativo compenso deve essere determinato, secondo le modalità stabilite dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in base alla tariffa giudiziale prevista per tutti gli ausiliari del giudice e non, invece, in base alla tariffa professionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2437 ter com. 6, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 168, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 68 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 30/05/2002

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)