Sez. L, Sentenza n. 7319 del 10/07/1999 (Rv. 528513 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - OGGETTO | Consulenza tecnica d'ufficio - Nozione - Relazione del consulente - Contenuto - Elementi idonei a formare il convincimento del giudice - Ammissibilità - Conseguenze - Esame da parte del giudice di tutte le questioni affrontate nella relazione peritale - Necessità - Mancato esame di una di dette questioni - Vizio di omessa motivazione - Configurabilità - Fattispecie in tema di relazione peritale volta ai fini dell'accertamento del diritto all'assegno di invalidità e contenente la circostanza non esaminata della coesistenza di altra pensione.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - OGGETTO
La consulenza tecnica d'ufficio - che, normalmente, non è un mezzo di prova, ma uno strumento di valutazione, sotto il profilo tecnico - scientifico, di dati già acquisiti che non può essere utilizzato al fine di esonerare le parti dall'"onus probandi" gravante su di esse - può contenere elementi idonei a formare il convincimento del giudice. Ne consegue che una volta che l'ausiliare abbia, di sua iniziativa, assunto legittimamente informazioni il giudice, tenuto a valutare se l'iniziativa sia stata utilmente condotta, incorre nel vizio di omessa motivazione se non esamina affatto una questione - prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio - che risulta dalla relazione peritale acquisita agli atti. (Nella specie la sentenza impugnata - cassata con rinvio dalla S.C. - nel riconoscere il diritto del ricorrente all'assegno di invalidità, con decorrenza dal mese di dicembre del 1986, non aveva affatto preso in esame la circostanza, risultante dalla relazione peritale, che il ricorrente medesimo era anche titolare di pensione di vecchiaia dal mese di ottobre del 1988, sicché erano stati lasciati in vita entrambi i trattamenti in contrasto con il principio di preclusività alternativa delle prestazioni previdenziali).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 424 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)