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Sez. 2, Sentenza n. 4520 del 05/05/1998 (Rv. 515100 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - OGGETTO | Utilizzazione come mezzo di prova - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515100-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - OGGETTO

La consulenza tecnica, una volta ammessa ed espletata, oltre a fornire al giudice una valutazione relativa a fatti già provati, costituisce fonte oggettiva di prova dei fatti accertati dal consulente e riferiti nella sua relazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)