Sez. 2, Sentenza n. 4520 del 05/05/1998 (Rv. 515100 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - OGGETTO | Utilizzazione come mezzo di prova - Ammissibilità - Condizioni.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - OGGETTO
La consulenza tecnica, una volta ammessa ed espletata, oltre a fornire al giudice una valutazione relativa a fatti già provati, costituisce fonte oggettiva di prova dei fatti accertati dal consulente e riferiti nella sua relazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)