Sez. 4, Sentenza n. 32612 del 17/04/2002 Cc. (dep. 01/10/2002) Rv. 222392 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - INFORMAZIONE DI GARANZIA | Informazione sul diritto di difesa ex art. 369-bis cod. proc. pen. - Notifica della nomina del difensore d'ufficio - Obbligo del pubblico ministero - Compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere - Irragionevole disparità di trattamento rispetto al compimento degli atti posti in essere dalla polizia giudiziaria - Questione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - INFORMAZIONE DI GARANZIA
È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 369-bis cod. proc. pen., in quanto deve escludersi che sia irragionevole la scelta del legislatore di prevedere che l'obbligo della notifica della comunicazione della nomina del difensore d'ufficio sorga con il compimento del primo atto del pubblico ministero al quale il difensore ha diritto di assistere, e non anche con il compimento degli atti posti in essere di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria (peraltro, nella specie, l'indagato aveva provveduto alla nomina del difensore di fiducia subito dopo la perquisizione e il sequestro posti in essere dalla polizia giudiziaria e la Corte ha ribadito come l'obbligo del pubblico ministero di provvedere alla comunicazione di cui all'art. 369-bis cod. proc. pen. comunque non sussista quando la persona sottoposta alle indagini abbia già il difensore di fiducia).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 369 bis, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 369 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)