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Sez. L, Sentenza n. 6865 del 13/07/1998 (Rv. 517168 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sospensione dei termini in periodo feriale - Applicabilità - Ambito di applicazione - Sanzioni irrogate dall'Ispettorato del lavoro - Inclusione.
Stato
decisa il 1998-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517168-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

L'art.35, comma quarto della legge 24 novembre 1981 n.689 ha assoggettato al rito del lavoro soltanto le opposizioni alle ordinanze - ingiunzioni emesse dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie per le violazioni consistenti nell'omissione del versamento di contributi e premi ovvero per le violazioni implicanti quale conseguenza la suddetta omissione. Soltanto alle controversie relative alle indicate violazioni è, quindi, riferibile la disposizione dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n.742 in materia di inapplicabilità' della sospensione dei termini in periodo feriale non essendo ammissibile il ricorso a criteri "ontologici" al fine di qualificare "in materia di previdenza e assistenza obbligatorie" controversie che il legislatore non ha inteso assimilare nel rito a quelle di cui agli artt. 409 e 442 cod. proc. civ. Ne consegue che deve ritenersi soggetto a sospensione durante il periodo feriale il termine per la proposizione di un ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dal pretore in tema di opposizione ad ordinanze - ingiunzioni irrogative di sanzioni amministrative comminate dall'Ispettorato del lavoro in relazione all'assunzione di lavoratori senza il tramite dell'ufficio di collocamento e alla mancata consegna agli stessi di copia delle denunce delle retribuzioni da inviare annualmente all'Inps.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)