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Sez. L, Sentenza n. 6406 del 28/10/1983 (Rv. 431140 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - MOTIVAZIONE - MANCANZA NELLA LETTERA DI LICENZIAMENTO - RICHIESTA SUCCESSIVA DEL LAVORATORE - OMISSIONE - INDICAZIONE DELLE RAGIONI SPECIFICHE DEL LICENZIAMENTO NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE PROMOSSO DAL LAVORATORE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431140-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - MOTIVAZIONE - MANCANZA NELLA LETTERA DI LICENZIAMENTO - RICHIESTA SUCCESSIVA DEL LAVORATORE - OMISSIONE - INDICAZIONE DELLE RAGIONI SPECIFICHE DEL LICENZIAMENTO NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE PROMOSSO DAL LAVORATORE - AMMISSIBILITÀ.*

La Mancanza, nella lettera di licenziamento, dell'indicazione specifica delle ragioni del provvedimento non produce, di per sè, l'Invalidità del licenziamento, in quanto l'art. 2 della legge 15 luglio 1966 n. 604 attribuisce al lavoratore la facoltà di richiedere una apposita comunicazione suppletiva del datore di lavoro, in Mancanza della quale il recesso di quest'ultimo diviene inefficace; conseguentemente, quando tale richiesta non sia stata fatta, il datore di lavoro ha la possibilità di indicare le ragioni specifiche del suo provvedimento nel giudizio d'impugnazione promosso dal lavoratore e le stesse devono essere valutate dal giudice del merito per accertare la legittimità o meno del licenziamento. (V 5055/81, mass n 415848; (Conf 1261/82, mass n 419134; (Conf 5389/80, mass n 409272).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)