Sez. 2, Sentenza n. 31946 del 09/04/2002 Cc. (dep. 25/09/2002) Rv. 222271 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - CASI | Revoca del rito abbreviato ex art. 8 dl. n 341 del 2000 conv. in legge n. 4 del 2001 e prosecuzione del giudizio con rito ordinario - Ipotesi di ricusazione - Esclusione - Fondamento.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - CASI
Non costituisce causa di ricusazione, la revoca della richiesta di giudizio abbreviato ex art. 8 d.l. 24 novembre 2000, n. 341 conv. in legge 19 gennaio 2001, n. 4, cui fa seguito la prosecuzione del giudizio con rito ordinario, previa regressione del procedimento alla situazione processuale esistente nel momento in cui l'istanza revocata è stata proposta, anzitutto, perché le ipotesi di ricusazione di cui all'art. 37 cod. proc. pen. sono tassative e, quindi, non estensibili ed, in secondo luogo, perché la mera conoscenza di atti delle indagini preliminari, quale ne sia la causa, non è idonea a connotarsi come attività pregiudicante rispetto all'esercizio di funzione giudicante nello stesso o in altro processo in quanto non implica né un giudizio sul fatto o sulla valenza probatoria degli atti processuali conosciuti, né la utilizzazione di questi ultimi.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST., Decreto Legge 24/11/2000 num. 341 art. 8 CORTE COST., Legge 19/01/2001 num. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)