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Sez. U - , Sentenza n. 8038 del 30/03/2018 (Rv. 648102 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI | Art. 3, comma 2, l. 247 del 2012 - Norma di chiusura - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648102-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI

L'art. 3, comma 2, l. n. 247 del 31 dicembre 2012 costituisce norma di chiusura intesa ad individuare le condotte che hanno rilevanza disciplinare fra quelle, contenute nel nuovo codice deontologico forense ed attinenti ai doveri di probità, dignità, decoro, indipendenza, fedeltà, diligenza, segretezza e riservatezza, che rispondono alla tutela del pubblico interesse al corretto esercizio della professione. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il Consiglio Nazionale Forense aveva ravvisato la sussistenza dell'illiceità della condotta posta in essere da un avvocato, consistita nell'avere minacciato un collega di denuncia penale, ove non gli avesse rivelato delle informazioni coperte da segreto professionale).

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 35, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 65, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 3, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)