Sez. U, Sentenza n. 10601 del 20/05/2005 (Rv. 583624 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - IN GENERE | Fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale - Illecito disciplinare "ex" art. 38 r.d.l. n. 1578 del 1933 - Individuazione di comportamenti tassativamente determinati - Necessità - Esclusione - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - IN GENERE
L'art. 38 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, nel prevedere come illecito disciplinare i fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, non individua comportamenti tassativamente determinati, poiché il principio di legalità si riferisce solo alle sanzioni penali e non si applica alle sanzioni disciplinari.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Costituzione art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)