diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 27996 del 16/12/2013 (Rv. 628894 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI | Fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale - Tassatività dei comportamenti vietati - Esclusione - Tentativo di condotta scorretta - Rilevanza disciplinare - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628894-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI

Il principio di stretta tipicità dell'illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell'ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, ma solo l'enunciazione dei doveri fondamentali, tra cui segnatamente quelli di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza (artt. 5 e 6 del Codice Deontologico Forense), ai quali l'avvocato deve improntare la propria attività, fermo restando che anche il tentativo di compiere un atto professionalmente scorretto costituisce condotta lesiva dell'immagine dell'avvocato ed assume rilievo ai fini disciplinari. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il Consiglio Nazionale Forense aveva ravvisato la sussistenza dell'illiceità della condotta posta in essere da un avvocato, consistita nell'aver proposto la sottoscrizione di ricorsi per cassazione predisposti da soggetti non muniti del relativo "jus postulandi", pur senza che si fosse effettivamente verificato alcun caso di firma di motivi di gravame redatti da difensori non abilitati).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Costituzione art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)