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Sez. L, Sentenza n. 6219 del 27/11/1979 (Rv. 402948 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - DIVIETO DI APPLICAZIONE PRIMA DEL DECORSO DEL TERMINE DI CINQUE GIORNI DALLA CONTESTAZIONE DEL FATTO - PROVVEDIMENTI SUCCESSIVAMENTE ADOTTATI - EFFICACIA IMMEDIATA - DECORSO DEL TERMINE DI VENTI GIORNI PER LA COSTITUZIONE DI UN COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO - IRRILEVANZA - SOSPENSIONE DI UNA SANZIONE GIA PIENAMENTE EFFICACE - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1979-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402948-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - DIVIETO DI APPLICAZIONE PRIMA DEL DECORSO DEL TERMINE DI CINQUE GIORNI DALLA CONTESTAZIONE DEL FATTO - PROVVEDIMENTI SUCCESSIVAMENTE ADOTTATI - EFFICACIA IMMEDIATA - DECORSO DEL TERMINE DI VENTI GIORNI PER LA COSTITUZIONE DI UN COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO - IRRILEVANZA - SOSPENSIONE DI UNA SANZIONE GIA PIENAMENTE EFFICACE - CONFIGURABILITA.*

Nei rapporti di lavoro soggetti alla disciplina della legge n 300 del 1970 (statuto dei lavoratori), i provvedimenti disciplinari, piu gravi del rimprovero verbale, a norma dell'art 7 della legge citata, non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa, ma, una volta applicati, essi hanno efficacia immediata, senza che debbano prima trascorrere i venti giorni successivi alla applicazione, entro i quali il lavoratore puo promuovere (art 7, comma sesto) la Costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, onde ottenere la revoca del provvedimento, per cui la promozione della Costituzione di tale collegio sospende soltanto una sanzione disciplinare gia pienamente efficace e legittimamente attuata. (V 1717/78, mass n 391130; (Conf 4910/77, mass n 388513).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)