Sez. 1, Sentenza n. 8470 del 26/08/1998 (Rv. 518378 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Decisione sulla effettiva portata della sentenza del giudice a quo con affermazioni non incontestabilmente sconfessate da quest'ultima - Revocazione della sentenza della Corte di Cassazione - Inammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
Nella ipotesi in cui, essendovi contraddizione tra motivazione e dispositivo, la corte di cassazione esprima un giudizio sulla effettiva portata della sentenza impugnata con affermazioni che non sono incontestabilmente sconfessate dalla lettura di quest'ultima, il sindacato sulla sua correttezza non può essere sollecitato con il rimedio revocatorio. (Nel caso di specie la Commissione Tributaria Centrale, esplicitamente condividendo la tesi del contribuente sull'invalidità formale dell'accertamento per mancanza del requisito motivazionale, non ne traeva le doverose conseguenze - cioè la declaratoria della nullità dell'avviso con ultroneità di ogni apprezzamento circa il quantum in esso fissato - rinviando, in aperta contraddizione con detta premessa, la causa alla Commissione di secondo grado. La Corte di Cassazione cassava senza rinvio tale statuizione, ritenendo che la Commissione centrale avesse rigettato l'unico motivo di ricorso effettivamente proposto dal contribuente (nullità dell'atto di accertamento), scendendo poi alla valutazione di un profilo non dedotto (inadeguatezza della prova del credito di imposta). La Corte di cassazione, adita per la revocazione di detta ultima sentenza, ha affermato che il sindacato sulla correttezza della interpretazione circa la effettiva portata della decisione della Commissione centrale non poteva essere sollecitato con il rimedio revocatorio, dato che le affermazioni della sentenza di cassazione, circa l'intervenuto rigetto dell'unico motivo di ricorso del contribuente e l'accoglimento di una tesi dallo stesso non dedotta, non venivano incontestabilmente sconfessate dalla lettura della decisione della Centrale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)