Sez. 1, Sentenza n. 950 del 28/01/2000 (Rv. 533224 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Revocazione della sentenza di cassazione - Errore di fatto - Fattispecie in tema di ricorso spedito a mezzo posta - Dichiarazione di tardività - Sulla base della nota di deposito e non della data di spedizione del plico postale - Configurabilità dell'errore revocatorio - Sussistenza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
Integra l'errore di fatto, di cui al n. 4 dell'art. 395, cod. proc. civ., richiamato dall'art. 391 - bis cod. proc. civ., ai fini della revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione, l'affermazione da parte di tale sentenza della tardività del deposito di un ricorso spedito a mezzo posta, la quale sia stata resa, in adesione al rilievo della parte resistente, sulla sola scorta di quanto emergeva dalla nota del deposito stesso, nel presupposto della consegna dell'atto direttamente alla cancelleria della Corte, e non già all'esito di una valutazione di prevalenza della data indicata dalla nota rispetto a quella (tempestiva) di spedizione, riportata sul plico postale, poiché in tale caso si è in presenza di una svista processuale, rappresentata dall'erronea supposizione di una circostanza inconfutabilmente esclusa dalle risultanze della causa e non invece di un errore di giudizio su un punto controverso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 67 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 134, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 134, Legge 07/02/1979 num. 59 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)