Sez. L, Ordinanza n. 20260 del 20/10/2005 (Rv. 584811 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Prospettazione avulsa dall'intero contesto della decisione - Inammissibilità - Riferimento a punti dell'impugnata sentenza emergenti con certezza, obiettività ed attestanti l'esistenza di un errore di fatto determinante ai fini decisori - Necessità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
In tema di ricorso per revocazione di una sentenza della Corte di cassazione proposto per errore di fatto, non può fondarsi la domanda di revocazione su di una prospettazione avulsa dall'intero contesto in cui è stata pronunciata la decisione da revocare, ma deve, di contro, fare riferimento a punti della impugnata sentenza emergenti con certezza ed obiettività ed attestanti, senza alcun margine di dubbio, l'esistenza di un errore di fatto determinante ai fini decisori. (Nel caso di specie l'istanza di revocazione si fondava sull'errore di fatto concernente la legittimazione processuale del socio accomandatario di una s.a.s. nel giudizio conclusosi con la revocanda sentenza. La S.C. rilevava che dagli atti di causa emergeva che nel corso del giudizio di appello era intervenuto il fallimento della s.a.s. e del socio accomandatario in proprio, ma non emergeva che vi fosse stata la revoca del fallimento del predetto socio, con il recupero di ogni capacità, compresa quella processuale. La domanda di revocazione, che sembrava basarsi sul fatto che la sentenza avesse omesso di considerare che il detto socio era stato parte nel giudizio di appello e, quindi, era legittimato ad impugnare la relativa sentenza, è stata ritenuta inammissibile dalla S.C. giacchè il ricorrente non aveva dimostrato, nel ricorso, la decisività dell'errore denunziato, il rapporto di causalità tra la denunziata erronea supposizione e la pronuncia in concreto adottata nel senso che, in mancanza dell'errore, la decisione sarebbe stata, con certezza, di segno opposto. L'inammissibilità si appalesava, inoltre, per la S.C. anche per altro profilo, avendo i giudici di legittimità già deciso su un punto controverso tra le parti, quale quello della legittimazione processuale del socio accomandatario, decidendo sull'inammissibilità del ricorso dallo stesso proposto, pur senza esplicitare, sul punto, una specifica motivazione.)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)