Sez. L, Sentenza n. 3245 del 05/03/2003 (Rv. 560859 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Interpretazione della sentenza impugnata - Devoluzione al giudice dell'impugnazione - Interpretazione della decisione anche alla luce delle enunciazioni contenute nella motivazione - Necessità - Rito del lavoro - Estensibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE
Primo dovere del giudice dell'impugnazione (e perciò anche del giudice di legittimità) è l'interpretazione della pronuncia impugnata e, nell'adempimento di tale attività ermeneutica (anche, ad esempio, in relazione all'individuazione dell'ambito di un eventuale giudicato interno che potrebbe limitarne i poteri), il giudice dell'impugnazione deve tenere presente che, anche nel rito del lavoro, la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto delle statuizioni formalmente contenute nel dispositivo, ma anche delle enunciazioni contenute nella motivazione, che costituiscono le necessarie premesse logiche e giuridiche della decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)