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Sez. 3, Sentenza n. 8935 del 09/09/1998 (Rv. 518738 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - PER OMESSA RISCOSSIONE DI CREDITI ED ASSEGNI | Obbligazione accessoria - Mancanza di autorizzazione ad avvalersi dell' opera di terzi - Necessità di ricorrervi per la natura dell' incarico - Esclusione - Conseguenze - Obbligo di adempiervi con la propria organizzazione - Responsabilità per l' operato del sostituto - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518738-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - PER OMESSA RISCOSSIONE DI CREDITI ED ASSEGNI

L' obbligazione accessoria che il vettore assuma nei confronti del mittente di riscuotere dal destinatario il prezzo della merce trasportata, comporta che se quegli non è stato autorizzato ad avvalersi perciò della collaborazione di terzi, non necessaria per la natura dell' incarico, deve assicurarne l'adempimento con la propria organizzazione, altrimenti è responsabile dell' operato del sostituto ai sensi dell' art. 1717 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1692, Cod. Civ. art. 1717

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)