Sez. L, Sentenza n. 610 del 30/01/1985 (Rv. 438825 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO - PROVA - CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - RILIEVI CRITICI SPECIFICI SOLLEVATI DALL'ASSICURATO ANCHE CON PRODUZIONI DI NUOVA DOCUMENTAZIONE SANITARIE - ESAME DELLE CRITICHE E DELLA DOCUMENTAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE DEL MERITO - VALUTAZIONE NON FAVOREVOLE ALL'ASSICURATO - MOTIVAZIONE RELATIVA - NECESSITÀ - RINNOVAZIONE DELLA CONSULENZA O RICHIESTA DI CHIARIMENTI AL TECNICO - OPPORTUNITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO - PROVA - CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - RILIEVI CRITICI SPECIFICI SOLLEVATI DALL'ASSICURATO ANCHE CON PRODUZIONI DI NUOVA DOCUMENTAZIONE SANITARIE - ESAME DELLE CRITICHE E DELLA DOCUMENTAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE DEL MERITO - VALUTAZIONE NON FAVOREVOLE ALL'ASSICURATO - MOTIVAZIONE RELATIVA - NECESSITÀ - RINNOVAZIONE DELLA CONSULENZA O RICHIESTA DI CHIARIMENTI AL TECNICO - OPPORTUNITÀ.*
Nelle controversie in materia di Invalidità pensionabile, qualora l'assicurato abbia mosso all'operato del consulente tecnico di ufficio specifici rilievi critici, che possono essere formulati anche con la contestuale produzione di documentazione sanitaria di data posteriore a quella delle indagini peritali al fine di dimostrare l'aggravamento dello stato morboso originariamente lamentato o l'insorgere di malattie nuove rispetto a quelle diagnosticate da detto consulente e tenute presenti dal giudice di primo grado, il giudice di appello ha l'Obbligo di prendere espressamente in considerazione sia le suaccennate critiche, sia il contenuto della detta documentazione e di esporre le ragioni per cui disattenda quanto assunto e allegato dall'assicurato, tenendo peraltro presente che, in ordine soprattutto alla valutazione, ex art. 149 disp. Att. Cod. proc. civ., delle dedotte circostanze, si impone, di regola, la rinnovazione, totale o parziale, delle indagini tecniche, ovvero la sollecitazione di chiarimenti da parte dello stesso consulente. (V 4152/83, mass n 429106; (V 2372/79, mass n 398688; (Conf 5500/83, mass n 430436).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)