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Sez. 1, Sentenza n. 5525 del 18/11/1994 Cc. (dep. 21/01/1995) Rv. 200035 - 01

Pena - Estinzione (cause di) - Indulto - In genere | Revoca in conseguenza di condanna per fatti successivamente commessi - Delitto astrattamente punibile con pena superiore nel minimo a quella che comporterebbe la revoca - Commissione del medesimo entro il termine previsto - Ritenuta continuazione con delitti commessi prima che il termine iniziasse a decorrere - Individuazione fra questi del reato più grave - Aumento per continuazione inferiore al limite stabilito, con riguardo al singolo reato, per la revoca - Operatività, anche in tale ipotesi, della stessa - Fattispecie relativa all'indulto di cui al d.P.R. n. 394/90.
Stato
decisa il 1994-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200035-01

Pena - Estinzione (cause di) - Indulto - In genere

In tema di indulto, qualora, entro il termine previsto, venga commesso un reato punibile, di per sè solo, con pena superiore, nel minimo, a quella che in astratto comporterebbe la revoca del beneficio, rettamente viene affermata l'operatività di tale revoca pur quando, essendo stata ritenuta la continuazione con altri reati commessi in precedenza, prima che iniziasse a decorrere il termine anzidetto, ed essendo stata fra questi individuata la violazione più grave, l'aumento di pena applicato per il reato sopra menzionato sia stato quantificato in misura inferiore a quella prevista ai fini della revoca. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittima la revoca dell'indulto di cui al d.P.R. n. 394/90 disposta in conseguenza di una condanna ad anni otto e mesi quattro di reclusione subita dall'interessato per quattro fatti criminosi, tre dei quali - ivi compreso quello ritenuto di maggiore gravità, per il quale era stata fissata la pena base di anni otto di reclusione - commessi fra il 7 ottobre e il 13 novembre 1990, e cioè prima del 24 dicembre 1990, data di decorrenza del quinquennio da considerare ai fini della revoca, mentre l'ultimo era stato commesso l'8 marzo 1991).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., DPR 22/12/1990 num. 394 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)