Sez. 1, Sentenza n. 2934 del 20/05/1998 Cc. (dep. 16/09/1998) Rv. 211415 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI | D.P.R. 22 dicembre 1990 n. 394 - Revoca per successiva condanna nel quinquennio - Condanna per più reati in continuazione - Valutazione ai fini della revoca.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI
Ai fini della revoca dell'indulto elargito con D.P.R. n. 394 del 1990 a seguito di condanna a pena detentiva non inferiore a due anni conseguente alla commissione di delitto non colposo nel quinquennio successivo alla pubblicazione del provvedimento di clemenza, la pena di almeno due anni viene in rilievo solo se inflitta per un singolo reato, non importa se concorrente, o non, con altri e, in caso di più reati legati dalla continuazione, questa deve essere scissa e va considerata la sanzione relativa a ciascuna singola violazione, fermo restando che se il fatto più grave sia stato commesso al di fuori del quinquennio, mentre i reati satelliti vi rientrino, la gravità di questi ultimi, ai fini della revoca del beneficio, deve essere valutata in relazione non all'aumento di pena inflitto "ex" art. 81 cod. pen., bensì alla sanzione edittale minima, in mancanza di altri elementi obiettivi di valutazione, come la specifica indicazione del giudice della cognizione a norma dell'art. 533, comma secondo, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., DPR 22/12/1990 num. 394 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)