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Sez. L, Sentenza n. 10578 del 05/11/1990 (Rv. 469605 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - SINTETICITÀ DELLA MOTIVAZIONE DEL LICENZIAMENTO INTIMATO AL SINGOLO LAVORATORE - INEFFICACIA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469605-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - SINTETICITÀ DELLA MOTIVAZIONE DEL LICENZIAMENTO INTIMATO AL SINGOLO LAVORATORE - INEFFICACIA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

In tema di licenziamenti collettivi, ai fini della regolarità formale della correlativa procedura ex artt. 2, 3 e 4, dell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1950, valido erga omnes, l'eventuale sinteticità della motivazione del licenziamento intimato al singolo lavoratore non ne comporta l'inefficacia, quando i motivi e la entità della riduzione dell'attività aziendale, la sua data di prevista attuazione ed il numero dei lavoratori in essa coinvolti abbiano formato oggetto di preventive comunicazioni alle associazioni sindacali e quindi di deliberazione nel corso della procedura di conciliazione, trovando in questa sufficiente integrazione il susseguente singolo licenziamento collettivo quanto alla sua debita motivazione. (V 2056/85, mass n 439961; (Conf 6761/87, mass n 454966, prima parte).*

Riferimenti normativi: DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., DM 20/12/1950 art. 2, DM 20/12/1950 art. 34

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)