Sez. U, Sentenza n. 58 del 13/02/1999 (Rv. 523163 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE | Prescrizione quinquennale ex art. 51 R.D.L. n. 1578/1933 - Promovimento dell'azione disciplinare - Efficacia interruttiva - Fondamento giuridico - Nozione di prescrizione - Rilevanza a tal fine - Norme sull'incidenza sulla prescrizione del promovimento e della pendenza dei giudizi - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze - Efficacia interruttiva solo istantanea - Implicazioni - Limitazione del tempo di possibile applicazione della sanzione.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE
L'efficacia interruttiva spiegata, sulla prescrizione quinquennale dell'azione disciplinare nei confronti degli avvocati (prevista dall'art. 51 del R.D.L. n. 1578 del 1933), dal promovimento dell'azione stessa è desumibile dalla nozione della prescrizione quale causa di estinzione dei diritti in caso di loro mancato esercizio per un determinato tempo (art. 2943 cod. civ.), piuttosto che mediante il richiamo dell'efficacia interruttiva del promovimento di un giudizio (art. 2943 cod. civ.); in coerenza con tale interpretazione, al promovimento del procedimento disciplinare deve ritenersi applicabile non la regola dell'effetto interruttivo permanente degli atti di instaurazione di un giudizio (art. 2945, secondo comma), ma quella dell'effetto istantaneo dell'interruzione (art. 2945, primo comma), con la conseguenza di assicurare il rispetto dell'esigenza che il tempo dell'applicazione della sanzione non sia protratto in modo indefinito.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 51, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)