Sez. 3, Sentenza n. 19729 del 08/04/2010 Ud. (dep. 25/05/2010) Rv. 247190 - 01
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA | Requisiti della prova in casi particolari - Art. 190 bis cod. proc. pen. - Richiesta di esaminare un teste già assunto - Parziale reticenza del teste - Ammissibilità - Condizioni.
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA
La parziale reticenza del testimone che abbia già reso, nel contraddittorio delle parti, dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento (art. 190 bis cod. proc. pen.), può giustificarne un nuovo esame a condizione che siano indicati gli elementi in base ai quali può ritenersi probabile il superamento delle lacune. (Nella specie la difesa aveva sostenuto la necessità del nuovo esame del teste, parzialmente reticente nelle precedenti dichiarazioni rese in un procedimento per reati di prostituzione e pornografia minorile, asserendo che detta reticenza fosse frutto di minaccia o subornazione per indurlo ad accusare ingiustamente l'imputato, asseritamente innocente).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190 bis, Cod. Pen. art. 194, Cod. Pen. art. 600 bis, Cod. Pen. art. 600 sexies, Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 ter PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)