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Sez. 5, Sentenza n. 1075 del 17/12/1999 Ud. (dep. 01/02/2000) Rv. 215772 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Prove preesistenti o concomitanti al giudizio di primo grado e prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio - Diversa disciplina - Fattispecie: richiesta di testimonianza di persona in grado di riferire che la PO aveva testimoniato il falso in primo grado.
Stato
decisa il 1999-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215772-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

In tema di rinnovazione della istruzione dibattimentale in sede di appello, l'art 603 cod.proc.pen.reca diversità di previsione, a seconda che si tratti di prove preesistenti o concomitanti al giudizio di primo grado, emerse in un diverso contesto temporale o fenomenico, ovvero di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio.Nel primo caso, il giudice di appello deve disporre la rinnovazione della istruzione dibattimentale solo se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti; nel secondo, deve rinnovare l'istruzione, osservando i soli limiti del diritto alla prova e dei requisiti della stessa. (Nella fattispecie, l'imputato aveva, in grado di appello, chiesto la assunzione di testimonianza di persona, la quale aveva, dopo il giudizio di primo grado, riferito di essere a conoscenza di circostanze dalle quali poteva desumersi la falsità della deposizione resa in giudizio dalla P.O. La Corte di appello aveva rigettato la richiesta, assumendo che essa era relativa a circostanza di fatto del tutto nuova e contrastante con elementi di prova già acquisiti in primo grado. La Suprema corte, enunciando il principio sopra riportato, ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 495 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190 bis, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 190 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)