Sez. L, Sentenza n. 5139 del 26/07/1983 (Rv. 429998 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI NELL'UNA O NELL'ALTRA CATEGORIA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI NELL'UNA O NELL'ALTRA CATEGORIA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
In Sede di legittimità può essere dedotta la violazione dei principi giuridici e delle norme che disciplinano i criteri generali ed astratti in tema di inquadramento dei lavoratori nell'una o nell'altra categoria o qualifica, ma non anche, se adeguatamente e correttamente motivata, la valutazione di merito delle circostanze di fatto idonee ad identificare la posizione del lavoratore in termini di categoria e di qualifica, apprezzate sulla base della concreta attività svolta dal prestatore di lavoro subordinato in riferimento agli elementi di maggiore rilievo e di prevalente importanza ai detti fini. (Conf 4277/81, mass n 414955; (Conf 998/80, mass n 404434; (Conf 5791/78, mass n 395606).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)