Sez. 5, Sentenza n. 32692 del 15/03/2018 Cc. (dep. 16/07/2018) Rv. 273889 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Revocazione della confisca ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 - Conseguenze - Diritto alla restituzione di quanto confiscato - Sussistenza - Soggetto competente alla restituzione - Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE
Il provvedimento di revocazione della confisca di prevenzione, disposto ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, fa sorgere, in capo al soggetto già destinatario del provvedimento ablatorio, un corrispondente diritto alla restituzione di quanto confiscato, che non è condizionato ad alcuna valutazione di opportunità e, salve le ipotesi di restituzione per equivalente previste dall'art. 46 d.lgs. n. 159 del 2011, determina l'obbligo alla restituzione da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, ai sensi dell'art. 44 del medesimo decreto legislativo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 44, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 46, Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)