Sez. 6, Sentenza n. 45848 del 24/10/2024 Cc. (dep. 13/12/2024) Rv. 287341-01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Revocazione della confisca di quote societarie - Conseguenze - Restituzione - Modalità - Indicazione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE
La revocazione della confisca di prevenzione di quote societarie comporta il diritto del destinatario dell'ablazione ad ottenerne la restituzione in forma specifica al valore dalle stesse posseduto al termine della gestione da parte dell'amministrazione giudiziaria, non trovando applicazione, al di là dei casi in esso tassativamente considerati, l'art. 46, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede la restituzione per equivalente dei beni assegnati per finalità istituzionali o sociali. (In motivazione la Corte ha precisato che è fatta salva la possibilità per l'interessato di esperire, nelle competenti sedi, iniziative risarcitorie per eventuali errori o colpe commessi nella gestione della società dopo il sequestro).
Costituzione art. 42, Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 43, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 46 com. 1, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 48 com. 3 lett. A) CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 48 com. 3 lett. B) CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 48 com. 3 lett. C) CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)